Descrizione
In base alle ordinanze comunali e al regolamento di polizia urbana, che prevede per chi non ottempera all’art. 38 comma 3 del vigente regolamento una sanzione da 100 a 500 euro
Si impone:
A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI, dei fondi frontisti sulle strade pubbliche, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio,
e a qualsiasi porzione di suolo pubblico ricadenti nel territorio comunale:
1 Di provvedere alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provochino restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime e ai mezzi del servizio di trasporto pubblico;
2 Di provvedere al taglio di tutte le piante ad alto fusto che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 5 dal bordo esterno delle carreggiate e la rimozione di ogni alberatura che per essicamento e forte inclinazione risulti pericolosa in previsione di eventi metereologici avversi.
Sono da considerarsi escluse dalla fascia di rispetto di metri 5, le siepi da recinzione e in generale le piante di altezza inferiore a metri 3, che devono in ogni caso e senza nessuna eccezione essere mantenute in modo che non sbordino con le fronde sulla pubblica via, il suolo pubblico e i canali di scolo delle strade.
e a qualsiasi porzione di suolo pubblico ricadenti nel territorio comunale:
1 Di provvedere alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provochino restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime e ai mezzi del servizio di trasporto pubblico;
2 Di provvedere al taglio di tutte le piante ad alto fusto che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 5 dal bordo esterno delle carreggiate e la rimozione di ogni alberatura che per essicamento e forte inclinazione risulti pericolosa in previsione di eventi metereologici avversi.
Sono da considerarsi escluse dalla fascia di rispetto di metri 5, le siepi da recinzione e in generale le piante di altezza inferiore a metri 3, che devono in ogni caso e senza nessuna eccezione essere mantenute in modo che non sbordino con le fronde sulla pubblica via, il suolo pubblico e i canali di scolo delle strade.
Indipendentemente dagli interventi è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell’Amministrazione competente, i proprietari /conduttori rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza dell'ordinanza o regolamento.
Pièces jointes
Documents
A cura di
Dèrniere modification: 03/08/2024 10:36:22