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DECRETO FESTIVITA'

Il decreto-legge per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 in vigore dal giorno di Natale prevede importanti obblighi e restrizioni validi in tutta Italia. – Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale sarà ridotta da 9 a 6 mesi....
Data:

27 décembre 2021

Tempo di lettura:

2 min

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Il decreto-legge per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 in vigore dal giorno di Natale prevede importanti obblighi e restrizioni validi in tutta Italia.

– Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale sarà ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose si accorcia da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
– Il decreto impone l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, anche in zona bianca. Diventa obbligatorio indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgano all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. Su tutti i mezzi di trasporto è obbligatoria la mascherina FPP2.
– Scatta, inoltre, l’obbligo di Green Pass rafforzato nei bar, ristoranti e locali al chiuso anche per consumare cibi o bevande al banco.
– Fino al 31 gennaio 2022 saranno vietati gli eventi, le feste e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto; chiuse le sale da ballo e le discoteche.
– I visitatori possono accedere nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e negli hospice solo se muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure di vaccinazione con terza dose.
– L’obbligo di Green Pass viene esteso ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
– Il decreto estende poi l’obbligo di Green Pass rafforzato nei seguenti casi:
• al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
• per musei e mostre;
• al chiuso per i centri benessere;
• nei centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
•nei parchi tematici e di divertimento;
• al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
 nelle sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

A cura di

Dèrniere modification: 27/12/2021 19:48:10

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