Descrizione
VIGILANZA SULL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2026/2027.
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che estende l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, recante “Regolamento recante norme sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 4”;
VISTO l’art. 34 della Costituzione, che testualmente recita:
1. La scuola è aperta a tutti;
2. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che estende l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, recante “Regolamento recante norme sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 4”;
VISTO l’art. 34 della Costituzione, che testualmente recita:
1. La scuola è aperta a tutti;
2. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita;
3. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;
4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”
VISTO lo Statuto comunale;
In applicazione delle norme sopra richiamate:
RENDE NOTO
1. Sono soggetti al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età, ai sensi del D.Lgs. 76/2005. L’obbligo di istruzione si assolve per almeno dieci anni, ai sensi della legge 296/2006, art. 1, comma 622. Per gli alunni con disabilità, il percorso di istruzione e formazione è garantito fino al compimento del diciottesimo anno di età, in conformità alle misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
2. Ha assolto l’obbligo di istruzione l’alunno che abbia completato i dieci anni di istruzione obbligatoria previsti dalla legge e acquisito le competenze di base del primo ciclo e del biennio della scuola secondaria di secondo grado, oppure che abbia conseguito una qualifica triennale di istruzione e formazione professionale. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione, devono dimostrare di possedere la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità;
3. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci. In relazione al disposto dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, questo Ufficio ha compilato l’elenco degli alunni soggetti al diritto-dovere all’istruzione. Ogni avente diritto può prenderne visione presso la segreteria comunale durante le ore di apertura al pubblico. È assicurata la riservatezza dei dati personali, come previsto dalle norme vigenti;
4. L’art. 4, comma 2, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, testualmente dispone: “Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.”
Il presente avviso è emanato ai sensi della normativa vigente in materia di diritto-dovere all’istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, come modificata dal D.Lgs. 76/2005 e dalla legge 296/2006. Esso è pubblicato anche nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”
VISTO lo Statuto comunale;
In applicazione delle norme sopra richiamate:
RENDE NOTO
1. Sono soggetti al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età, ai sensi del D.Lgs. 76/2005. L’obbligo di istruzione si assolve per almeno dieci anni, ai sensi della legge 296/2006, art. 1, comma 622. Per gli alunni con disabilità, il percorso di istruzione e formazione è garantito fino al compimento del diciottesimo anno di età, in conformità alle misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
2. Ha assolto l’obbligo di istruzione l’alunno che abbia completato i dieci anni di istruzione obbligatoria previsti dalla legge e acquisito le competenze di base del primo ciclo e del biennio della scuola secondaria di secondo grado, oppure che abbia conseguito una qualifica triennale di istruzione e formazione professionale. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione, devono dimostrare di possedere la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità;
3. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci. In relazione al disposto dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, questo Ufficio ha compilato l’elenco degli alunni soggetti al diritto-dovere all’istruzione. Ogni avente diritto può prenderne visione presso la segreteria comunale durante le ore di apertura al pubblico. È assicurata la riservatezza dei dati personali, come previsto dalle norme vigenti;
4. L’art. 4, comma 2, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, testualmente dispone: “Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.”
Il presente avviso è emanato ai sensi della normativa vigente in materia di diritto-dovere all’istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, come modificata dal D.Lgs. 76/2005 e dalla legge 296/2006. Esso è pubblicato anche nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Armeno,05.12.2025
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Letzte Änderung: 05.12.2025 09:52:04